Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Dirigente Responsabile dell’Ufficio 3.1.1 Affari giuridici - Procedimenti disciplinari - Accesso civico - Gestione sinistri, che si pronuncia sulla stessa.